AVVISO – STRALCIO DEBITI FINO A 1000 EURO ISCRITTI A RUOLO (L. 197/2022 ART. 1 COMMI 227-228)
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.
Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.
La Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data.
Si avvisa che il Comune di Fombio non aderisce allo stralcio parziale, relativo a sanzioni e interessi, per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione fino a 1.000 Euro come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 30.01.2023 –
La delibera di consiglio è stata assunta nell’esercizio della facoltà, riconosciuta dall’art.1, comma 229 della Legge 197/2022, di non applicare l’annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 della suddetta legge.
Per quanto riguarda i crediti delle Amministrazioni Centrali (ossia le Amministrazioni Statali, le Agenzie Fiscali e gli Enti Pubblici Previdenziali), è stato invece disposto dalla legge suddetta l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo fino a 1.000,00 euro alla data del 1° gennaio 2023, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, come risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Infine i commi 231 e seguenti della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) consentono ai debitori di definire in modo agevolato gli importi risultanti dai carichi iscritti a ruolo nel periodo dal 2000 fino al 30 giugno 2022. La definizione consente agli stessi di beneficiare della cancellazione delle somme relative alle sanzioni, agli interessi (questa volta non si specifica che deve trattarsi degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), compresi quelli di mora di cui all’articolo 30 del Dpr 602/1973 e l’aggio dovuto all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 112/1999 (presente nei ruoli consegnati fino al 2021), a condizione però che si provveda al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. La definizione agevolata va perfezionata, presentando secondo le modalità esclusivamente telematiche apposita dichiarazione all’agente della riscossione (utilizzando il modulo pubblicato sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it) entro il 30 aprile 2023 e provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio, in unica soluzione, o fino a 18 rate (quindi fino al 2027), rate maggiorate degli interessi al 2%. Da rilevare che il mancato anche parziale pagamento di una rata o il suo ritardo superiore a 5 giorni impediscono alla definizione di avere effetto. In questo caso i comuni non possono decidere di non dare applicazione alla definizione anzidetta. La medesima riguarderà non solo i ruoli successivi al 2015, ma anche quelli precedenti non oggetto (per scelta del comune o per previsione di legge) di cancellazione. Quindi, laddove il Comune abbia deciso di non consentire lo stralcio dei ruoli di importo fino a 1.000 euro, come nella fattispecie del Comune di Fombio, il debitore, aderendo alla definizione, potrebbe comunque beneficiare dello stralcio dei medesimi importi che sarebbero stati eliminati con la cancellazione, dovendo però pagare il capitale e le spese.