=Aggiornamento del 08.09.2023=
Esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali , anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, il Ministro della Salute con circolare nr. 27648 del 08 settembre 2023 fornisce raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2.
=Aggiornamento del 07.08.2023=
Il Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023 ha approvato un provvedimento che abroga il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento perché risultate positive al Covid-19, come era previsto dal Decreto legge 52 del 2021 all’articolo 10 ter.
Il Ministero della Salute continuerà a monitorare l’andamento della situazione epidemiologica e, se fosse necessario, adotterà tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus.
Considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia Covid-19 e l’attuale situazione epidemiologica, a seguito della pubblicazione in GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023 del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105, il Ministero ha diffuso la Circolare 11 agosto 2023, con la quale vengono aggiornate le indicazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.
=Aggiornamento del 02.05.2023=
Ordinanza 28 aprile 2023 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. (23A02592)
Al momento in Italia l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per gli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensita’ di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo e’ esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita’ e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli su indicati e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori deireparti di degenza.
Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso e’ rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorita’ regionali.
(G.U. Serie Generale , n. 100 del 29 aprile 2023)
Restano sempre esonerati dall’bbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con una persona con disabilita’ in modo da non poter fare uso del dispositivo.
=Aggiornamento del 31.12.2022=
La circolare del ministero della Salute è arrivata la sera di San Silvestro: non è più obbligatorio il tampone di uscita dalla malattia dopo 5 giorni di isolamento se asintomatici da almeno 2 giorni. Ma occorre indossare una mascherina FFP2 fino al decimo giorno dal primo tampone o dai primi sintomi. A meno di non effettuare, nel frattempo, un test che risulti negativo.
Il tampone negativo resta necessario, invece, per immunodepressi e operatori sanitari.
E’ stata anche accorciata da 10 a 5 giorni l’auto-sorveglianza per chi ha avuto contatti stretti con un contagiato.
Qui trovate il testo completo della circolare ministeriale.
’ORDINANZA 29 dicembre 2022 “Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.” (22A07445) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2022).
Al momento in Italia l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,
comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, secondo quanto disposto con Ordinanza 31 ottobre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022)
Tali misure sono state prorogate fino al 30 aprile 2023 e sono state estese ad ambulatori e studi medici (GU Serie Generale n 305 del 31-12-2022).
Infine, garantire un’adeguata ventilazione negli ambienti chiusi è una misura fondamentale per ridurre il rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 e di altri virus respiratori. Per aspetti tecnici relativi a ventilazione e qualità dell’aria si rimanda al rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.
=Aggiornamento del 28.12.2022=
Le misure per gli ingressi in Italia
Il 28 dicembre 2022 il Ministro della Salute ha disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid-19 obbligatori e, in caso di positività, l’esecuzione di test molecolari per il relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura è indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus.
Dal 1° giugno 2022 la certificazione verde Covid-19 non è più necessaria per l’ingresso in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Terzi.
=Aggiornamento del 31.10.2022=
Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza anti-Covid, valida dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022:le mascherine restano obbligatorie solo per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
Quali sono le ultime misure su isolamento e autosorveglianza?
=Aggiornamento del 30.09.2022=
Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza anti-Covid, valida fino al 31 ottobre: le mascherine restano obbligatorie per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.in ospedali e Rsa, mentre dal primo di ottobre saranno solo raccomandate su bus, treni, metropolitane e traghetti.
=Aggiornamento del 03.09.2022=
Avvio dell’anno scolastico 2022/2023 – Vademecum del Ministero dell’istruzione.
Addio mascherine (tranne le Ffp2 per gli alunni e per tutto il personale certificato come fragile – in tal caso la dotazione di Ffp2 e di dispositivi per gli occhi arriverà dalla stessa scuola-), resta invece l’obbligo della mascherina, almeno sino al 30 settembre 2022 per tutti gli studenti che utilizzano il trasposto pubblico;
- sanificazione ordinaria periodica (straordinaria in caso di contagi);
- igiene delle mani;
- stop agli ingressi con evidenti sintomi influenzali e oltre 37,50 di febbre: non è più prevista la misurazione della temperatura all’ingresso ma qualora in classe emergesse che qualcuno presenta sintomi indicativi di Covid, deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell’area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori;
- finestre quanto più possibile aperte per favorire il ricambio d’aria;
- i positivi dovranno rimanere isolati a casa fino al termine dell’isolamento: non è più prevista la didattica a distanza (Dad) ma l’assenza degli gli studenti positivi sarà considerata assenza a tutti gli effetti. Per il rientro a scuola dei casi confermati è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico).
=Aggiornamento del 31 agosto 2022=
Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
Considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, Il Ministero della Salute ha emesso una nuova circolare di aggiornamento delle indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19:
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono
sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
– Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento (quinto giorno di malattia), in caso contrario si dovrà restare ancora a casa, fino a nuovo tampone negativo.
– In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test, quindi dopo due settimane di isolamento, nonostante l’eventuale risultato ancora positivo di un tampone antigenico, molecolare o fai da te.
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute
nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID-19”.
=Aggiornamento del 23.08.2022=
è stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19 agosto 2022 con la quale sono forniti alle scuole di ogni ordine e grado gli aggiornamenti tecnici e normativi, in relazione alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da Covid-19 in ambito scolastico, in avvio dell’anno scolastico 2022/23.
Per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia la circolare rimanda alle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-23”, aggiornate dall’Istituto Superiore della Sanità l’11 agosto 2022 (leggi qui), mentre per I e II ciclo di istruzione, Ie FP e CPI rimanda alle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-23)” dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornate al 5 agosto 2022 (leggi qui).
Per la programmazione delle attività per l’anno scolastico 2022/23 la nota ricorda che le disposizioni emergenziali in ambito scolastico esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifici rinnovi o proroghe, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.
Conseguentemente, per il momento, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/23.
Fino al 31 dicembre 2022 il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può aggiornare linee guida e protocolli (art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022) per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure sicurezza per via dell’evoluzione epidemiologica, il Ministero dell’Istruzione provvederà a fornire alle istituzioni scolastiche le indicazioni operative.
=Aggiornamento del 16.06.2022=
Scaduto il 15.06.2022 il decreto sull’obbligo di indossare i dispositivi medici negli ambienti chiusi: il
governo ha deciso di prevedere poche, ma importanti, eccezioni:
- dal 16 giugno e fino al 30 settembre 2022 a bordo di autobus, metro, tram, treni, pullman, bus, treni pendolari, Intercity, frecce, navi e traghetti si continuerà a viaggiare con obbligo di mascherina Ffp2 e chi trasgredirà rischierà ancora la multa che va da 400 a mille euro.
- dal 16 giugno invece cessa l’obbligo di indossare la mascherina su tutti i voli nazionali e internazionali.
- confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti almeno fino alla fine dell’estate.
Dal 16 giugno fine anticipata dell’obbligo di indossare la mascherina , in questo caso previsto fino alla fine dell’anno scolastico, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022 non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021.
Dal 16 giugno fine dell’obbligo di mascherina al cinema come al teatro, ma anche nelle sale da concerto, nei palazzetti dello sport, così come «nei locali di intrattenimento, di musica dal vivo e in altri locali assimilati»
Fino al 30 giugno nei luoghi di lavoro privati resta l’obbligo di mascherina previsto dai protocolli di sicurezza aggiornati il mese scorso, in base ai quali se ne può comunque fare a meno quando si lavora soli in stanza. Negli uffici pubblici la mascherina è invece soltanto raccomandata dalla circolare Brunetta del 29 aprile 2022.
Dal 16 giugno decade anche l’obbligo vaccinale per gli over 50. E questo vale anche per le forze dell’ordine i militari, gli insegnanti e il personale scolastico Ata.
Per il personale di ospedali ed Rsa resta invece sia l’obbligo di vaccinazione che di mascherina fino al 31 dicembre 2022.
Chi non si è messo in regola nei tempi dovuti continuerà a ricevere la multa di 100 euro prevista per gli inadempienti.
Coloro che non hanno fatto il richiamo solo perché si sono contagiati negli ultimi
mesi, trovandosi quindi nell’impossibilità di sottoporsi subito ad una nuova somministrazione, ricevendo la multa avranno solo 10 giorni per comunicare all’ATS di essere in regola, che ne avrà altrettanti per trasmettere l’errata corrige all’Agenzia di Riscossione, che altrimenti procederà d’ufficio.
Gli italiani che rientrano dall’estero che vogliono passare le vacanze in Italia non sono più obbligati a mostrare all’ingresso il Green Pass in regola, come già previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute in vigore da fine maggio 2022.
Per per chi va all’estero la maggior parte dei Paesi appartenenti all’Unione Europea ha revocato le restrizioni di viaggio anche se il certificato vaccinale in ordine è ancora richiesto dalla Francia, così come da Belgio, Malta, Portogallo e Finlandia.
Chi è senza certificato deve fare il tampone 24 ore prima della partenza se rapido, 48 se il test è molecolare.
Per andare negli Usa non serve più il certificato vaccinale. Richiesto invece per andare in Thailandia e nella maggior parte dei Paesi africani e sudamericani dove però non c’è più la quarantena.
=Aggiornamento del 29.04.2022=
Il Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento. Per tali soggetti è necessario possedere il Green pass base.
Il Ministro, inoltre, dopo l’approvazione da parte della Commissione Competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza”, ha firmato una seconda Ordinanza, che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla Commissione.
Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
=Aggiornamento del 30.03.2022=
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.03.2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”.
Allo scopo di adeguare le misure di contrasto all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19, il decreto preserva fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario [art. 1 ].
Unità per il completamento vaccinale [ Art. 2 ] – Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022 .
Ingressi nazionali e protocolli [ Art. 3 ] – A decorrere dal 1° aprile 2022, e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Isolamento e autosorveglianza [ Art. 4 ] – Dal primo aprile sono previste regole uguali per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no (anche ai non vaccinati si applicherà il regime dell’autosorveglianza, con obbligo di indossare per 10 giorni con mascherina Ffp2 e tampone necessario solo in caso di sintomi).
Non cambiano, per ora, le regole invece per chi è positivo, che deve stare in isolamento (in linea di massima) per 7 o 10 giorni a seconda che sia o meno vaccinato.
Per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza , consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Gli aggiornamenti sono consultabili sul sito ATS al link Sei un caso o un contatto? | ATS Milano (ats-milano.it)
Isolamento e autosorveglianza a scuola – Dal 1° aprile scompaiono le differenze tra vaccinati e non vaccinati in caso di alunni positivi in classe. Fermo restando che solo gli alunni positivi vanno in isolamento fino a guarigione e per loro può essere attivata la Dad, tutti gli altri possono sempre continuare a frequentare in presenza. Con almeno quattro casi di positività tra gli alunni, sia alla primaria che alla secondaria, le attività proseguono con l’utilizzo per tutti (docenti e alunni) delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Ai primi sintomi occorre fare un tampone di controllo. In condizioni “normali” le mascherine chirurgiche vanno comunque indossate obbligatoriamente fino alla fine dell’anno scolastico.
Si applica quanto previsto dall’art. 9 commi 2) e 3) del DL 24/2022, qui allegato, ricordando che non è più prevista la chiusura di classi o plessi in presenza di casi Covid.
Gli aggiornamenti sono consultabili sul sito ATS al link Scuole | ATS Milano (ats-milano.it)
DPI per le vie respiratorie [art. 5 ] – Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici nazionali (treni, autobus, navi e traghetti che si spostano da una regione all’altra e di autobus e per il loro utilizzo) e di trasporto pubblici locali;
b) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondario di prima e secondo grado;
c) veicoli taxi e NCC a capienza piena secondo la capienza prevista dall’omologazione del veicolo;
d) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
f) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Stesso obbligo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, dove si tornerà a capienza piena con obbligo di super green pass e mascherina chirurgica, ad eccezione del momento del ballo.
In classe l’obbligo è esteso fino alla fine dell’anno scolastico (inizio giugno). Per gli studenti universitari restano fino al 30 aprile obbligo di mascherina e di distanza di un metro in aula, oltre al divieto di accesso con temperatura sopra 37.5°.
Il decreto prevede inoltre una graduale riduzione della necessità dell’utilizzo del green pass rafforzato.
Green pass base e rafforzato [art. 6] – Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici, per i magistrati e soggetti equiparati e per le persone che svolgono attività lavorativa nel settore privato, anche se non soggetti agli obblighi vaccinali;
- per gli studenti universitari e per «chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie» Esteso fino al 30 aprile l’obbligo di green pass base.
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
- per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici nazionali sarà richiesto il Green Pass base. (treni, autobus, navi e traghetti che si spostano da una regione all’altra e di autobus )
Green pass base e rafforzato [art. 6] – Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green rafforzato-super green pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- piscine,centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età e della disabilità;
- convegni e congressi,
- centri, culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con l’esclusione dei centri per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le attività di ristorazione;
- qualsiasi tipo di festa comunque denominata conseguente o non a cerimonie civili o religiose , nonché eventi a questo assimilati organizzati al chiuso (feste e ricevimenti per compleanno, laurea, nozze, cresima, comunione ecc.) gli invitati devono essere muniti di super green pass.
- eventi sportivi al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- visite in ospedali e Rsa per le quali resta l’obbligo di super green pass esteso sino al 31 dicembre 2022.
Dal 1° aprile NON sarà più richiesto il green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone) come avviene attualmente e l’accesso diventa libero:
per l’ingresso nei negozi e nei centri commerciali, bisognerà indossare ancora fino a fine aprile la mascherina (basta quella chirurgica).
per consumare seduti ai tavolini all’aperto di un bar o ristorante
per l’accesso agli uffici pubblici, banche e poste, saloni di bellezza, parrucchieri barbieri, bisognerà indossare ancora fino a fine aprile la mascherina (basta quella chirurgica).
per l’accesso negli alberghi e nelle strutture ricettive come i bed&breakfast, bisognerà indossare ancora fino a fine aprile la mascherina (basta quella chirurgica).
L’obbligo del Green pass base e rafforzato sarà cancellato dal 1° maggio ovunque.
Lavoratori fragili – Il Decreto Legge, a differenza di quanto annunciato e previsto nella bozza entrata in Consiglio dei Ministri il 17 marzo, non prevede alcuna proroga per lo smart working dei lavoratori fragili, circostanza questa che, al momento, elimina la tutela a partire dal 1 aprile.
La possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e
lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022. Nel
settore pubblico invece la modalità di lavoro prevalente resta quella del lavoro in presenza
Lavoratori gli over 50 (compresi per le forze dell’ordine, le forze armate e il personale del soccorso
pubblico) già da venerdì 25 marzo (data di entrata in vigore dell’ultimo decreto Covid) (per i quali fino al 15 giugno resta l’obbligo di concludere il ciclo vaccinale, pena multa di 100 euro):basta il green passa base – (test negativo da ripetere ogni 48 ore). Niente più sospensione dal lavoro e dallo stipendio per chi non si vaccina (come è stato finora). Chi non si vaccina va dunque incontro alla sanzione di 100 euro.
Medici e infermieri lavoratori degli ospedali e delle RSA e per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture adibite all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie: fino 31 dicembre resta l’obbligo di vaccinazione (per coloro che non si vaccinano resta la sospensione dal lavoro e dallo stipendio).
Lavoratori under 50, già tenuti al green pass base al lavoro: non cambia nulla.
I docenti no vax dal 1° aprile, il preside non potrà impedire agli insegnanti no vax di tornare a scuola se muniti di green pass base (da ripetere ogni 48 ore)). Resta il divieto di lavorare a contatto con gli alunni. Dovranno essere utilizzati in «attività di supporto all’istituzione scolastica». Per svolgere le quali sarà comunque necessario il green pass base. L’obbligo vaccinale per gli insegnanti (dose booster compresa) resta comunque fino al 15 giugno. Chi non si vaccina va dunque incontro alla sanzione di 100 euro.
I docenti universitari, dal 1° aprile anche per loro resta l’obbligo di vaccino fino al 15 giugno (pena multa di 100 euro) ma dal 1° al 30 aprile basterà essere muniti di green pass base per insegnare (non è più obbligatorio il “super”).
TABELLA MINISTERIALE ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”