L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) testualmente recita: « A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
ad opera del medesimo art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
il provvedimento, al comma 738 dell’articolo 1 prevede con decorrenza anno d’imposta 2020 l’abolizione dell’imposta unica comunale, con eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e ai successivi commi, da 739 a 783, reca la disciplina dell’Imu, dà attuazione a quanto stabilito dal comma 765 della stessa legge;
il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dall’anno 2020 la TASI e l’IMU intesi come componenti della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo. L’imposta, chiamata
“NUOVA IMU”
in vigore già dal 2020, e che anche per l’anno 2023 mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
I possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono soggetti al versamento dell´IMU.
AGEVOLAZIONI IMU 2023 introdotte dalla LEGGE DI BILANCIO 2023 :
L art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022) introduce una nuova ipotesi di esonero dal pagamento dell’IMU, attraverso la modifica del comma 759 della legge 160/2019:Non sono soggetti al pagamento dell’ Imu gli immobili occupati abusivamente se i proprietari non li possono utilizzare perché non ne hanno la diponibilità
Tale nuova ipotesi riguarda gli immobili
– non utilizzati né disponibili:
> per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale);
> o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
L’esenzione spetta limitatamente al periodo dell’anno nel quale ricorrono le condizioni.
Il soggetto passivo (il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento) deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Per avere diritto all’ esonero dal pagamento è tenuto a presentare una denuncia penale all’ autorità giudiziaria per violazione di domicilio, per occupazione di terreni e edifici, reati previsti dagli articoli 614 e 633 c.p o a esperire un’ azione penale per occupazione abusiva. vapresentata denuncia per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici, o va intrapresa un’ azione penale per occupazione abusiva.
Normalmente, non ha alcuna rilevanza il possesso di fatto dell’ immobile da parte di un soggetto diverso dal proprietario. Il tributo è dovuto dal titolare o da chi vanti un diritto reale di godimento sull’ immobile, a prescindere dalla disponibilità del bene. Pertanto, la norma della legge di bilancio rappresenta una deroga a questa regola. E’ stato ritenuto irrilevante che gli immobili oggetto di imposta siano sottoposti a sequestro penale, civile, giudiziario o conservativo, poiché queste misure non comportano la perdita della titolarità del diritto. Il sequestro, al contrario della confisca, non comporta la perdita della titolarità dell’ immobile ad esso sottoposto. Dunque, soggetto passivo del tributo può essere solo il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’ immobile.
La Cassazione, con l’ ordinanza 8057/2021, ha precisato che la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni “va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull’ immobile”. E’ irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di imposta siano sottoposti a sequestro civile, giudiziario o conservativo, considerato che non comporta la perdita della titolarità del diritto. Anche in presenza di una procedura espropriativa il proprietario non è privato del possesso di diritto dell’ immobile, “in quanto il bene continua ad appartenergli finché non interviene il decreto di esproprio, mentre nell’ occupante, che riconosce la proprietà in capo all’ espropriando, “manca l’ animus rem sibi habendi, sicché lo stesso deve essere qualificato come mero detentore”.
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IMU per l’abitazione principale dei coniugi che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili di Comuni diversi.
La modifica della tassazione è contenuta nel testo di conversione in legge del D.L. n. 146/2021: originariamente, l’art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019 definiva l’abitazione principale come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente precisando che, laddove i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze erano valide per un solo immobile. La disposizione contenuta nell’art. 5-decies del D.L. 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, modifica il suddetto comma 741 lettera b), estendendo il medesimo trattamento anche al caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi. Ciò comporta che l’immobile eletto abitazione principale dovrà essere scelto dai componenti del nucleo familiare, scelta da farsi mediante’apposita dichiarazione IMU, al fine di informare il Comune da trasmettersi anche agli altri Comuni nei quali il contribuente possiede immobili abitati.
A seguito della disposizione approvata dal Governo, l’agevolazione IMU per l’abitazione principale dei coniugi dovrà essere trattata diversamente per i periodi d’imposta antecedenti alla modifica in commento, rispetto a quelli successivi alla nuova formulazione dell’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019. Ciò in quanto l’intervento di cui all’art. 5-decies non è una norma di interpretazione autentica e, dunque, non può esplicare efficacia retroattiva, pertanto, al fine di individuare l’unità abitativa beneficiaria dell’esonero, dovrà fare riferimento a quella direttamente individuata dai coniugi con l’apposita dichiarazione, ma solo a decorrere dal 2022, la modifica non ha efficacia retroattiva, trovando applicazione solo dal 2022.
La Consulta, nella sentenza 209 depositata il 13 ottobre 2022 , condanna per incostituzionalità la suddetta normativa e chiude il controverso caso dell’ Imu per i coniugi che vivono in due Comuni diversi, attribuendo a entrambi gli immobili l’esenzione. La Consulta, si preoccupa anche di cancellare ex tunc il «nucleo famigliare» dalla norma originaria dell’ Imu abrogata nel 2019 . L’ esenzione, quindi, può riguardare anche le case nello stesso Comune: a patto ovviamente di riuscire a dimostrare il requisito della «dimora abituale» e il Comune potrà controllare i consumi di elettricità, gas e acqua, com’ è peraltro permesso dal decreto sul federalismo fiscale municipale (Dlgs 23/2011, articolo 2, comma 109), per rilevare incongruenze tra quanto dichiarato e il reale stato dei fatti.
Istruzioni per l’anno d’imposta 2023
• Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale ad eccezione dei pensionati AIRE che non beneficeranno più dell’esenzione ante 2022 per l’abitazione posseduta in Italia, e da ultimo neppure dell’abbattimento della base imponibile ridotta al 37,5% valevole limitatamente all’anno d’imposta 2022;
• Il comma 741 lettera c) n. 4 ha stabilito, ai soli fini dell’applicazione IMU, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e non SOLO AL CONIUGE. Quindi anche per tale FATTISPECIE, come per il coniuge assegnatario, è stabilita l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice e già assimilata all’abitazione principale nella precedente disciplina; il genitore affidatario non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile per avere diritto all’esenzione. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, infatti, è stata assimilata con norma di legge all’abitazione principale.Sulla questione si è espresso con una nota il ministero dell’economia e delle finanze, con la quale ha anche precisato che il coniuge non affidatario dell’immobile non è tenuto a pagare l’Imu per la propria quota di possesso.L’esenzione, a differenza delle ipotesi in cui il contribuente intende fruire dei benefici per la prima casa, non è condizionata dalla prova della residenza anagrafica e della dimora abituale, in quanto la casa familiare è stata assimilata dal legislatore all’abitazione principale. Unico soggetto passivo dell’imposta municipale riguardo alla casa familiare assegnata con provvedimento del giudice è il genitore affidatario dei figli in quanto titolare, ai soli fini dell’imposta in commento, del diritto reale di abitazione. Tuttavia l’articolo 1, comma 741, lett. c), n. 4) della legge di bilancio 2020 (160/2019) ha disposto l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, che è esente, sempre che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Altrimenti, beneficia dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, come avviene normalmente. Quindi, l’esenzione o l’aliquota ridotta, quest’ultima per gli immobili di lusso, le ville e i castelli, si applicano a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In caso contrario l’assimilazione non avrebbe senso.
• Fabbricati rurali strumentali si confermano anche per il 2023 soggetti ad IMU (fino al 2019 erano esenti IMU ma soggetti a TASI).
• Fabbicati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce), assoggettati alla nuova IMU dall’anno d’imposta 2020 e sino al 2021, ESENTI a decorrere dal 2022.
•Rimangono invariate:
- la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a famigliari (Legge di Bilancio 2019, all’articolo 1 del comma 1092 ) purché sussistano le condizioni richieste dalla norma di legge. In particolare, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Oltre all’immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Questo limite vale anche per l’unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Il contratto preveda l’obbligo di registrazione. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
- la riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato. Lo sconto è riconosciuto nella misura del 25%. L’imposta è ridotta al 75% del dovuto a patto che il contratto preveda l’obbligo di registrazione per poter ottenere lo sgravio fiscale.
• Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria– leasing, la nuova Imu la paga il locatario solo per la durata del contratto a decorrenza alla data di stipula del contratto, considerando irrilevante la data di consegna o riconsegna dell’ immobile al locatore anche nell’ ipotesi di risoluzione anticipata del contratto. Non è tenuto a versare l’imposta il locatario, anche se non riconsegna il bene immobile al locatore in caso di risoluzione anticipata, archiviato quindi il riferimento al verbale di riconsegna e collegato la soggettività passiva alla durata del contratto.
• Sono esenti dal tributo i terreni agricoli. Alle condizioni previste dall’ articolo 1, comma 758, della legge 160/2019, i terreni agricoli sono esenti Imu a regime. Non è dovuta l’ imposta per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, solo nel caso in cui possiedano, di diritto, il terreno. Gli articoli 2 e 9 dlgs 504/1992 richiedevano il possesso del bene da parte del titolare, nella sua qualità di soggetto passivo, oltre che la conduzione del terreno da parte dello stesso.Non sono tenuti al pagamento dell’imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell’economia e delle finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.
• Ripristino dell’obbligo dichiarativo, nei casi previsti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui intervengono variazioni (art. 1 c. 769 della L. n. 160/2019 stabilisce che i soggetti passivi presentino la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta).
Il Dipartimento delle finanze, con decreto del 29 luglio 2022, ha approvato il modello di dichiarazione (corredato delle relative istruzioni) relativo all’IMU/IMPI e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello approvato con decreto del 30 ottobre 2012. La dichiarazione deve essere presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle relative specifiche tecniche; a tale fine, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, sarà pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli.
Ulteriori chiarimenti del MEF, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU, afferiscono alla nuova definizione di abitazione principale dettata dall’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021.Tale precisazione, tuttavia, deve essere rivisitata alla luce della posizione assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 (di cui si dirà in seguito).
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato, per le dichiarazioni di imposta relative al 2022, da presentarsi entro il prossimo 30 giugno 2023, come disposto dall’ art. 35, comma 4, del dl 73/2022, nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune.
L’art. 1 c. 770 della L. n. 160/2019 il comma 770 fissa poi il medesimo termine per la presentazione della dichiarazione per gli enti non commerciali. L’art. 35, comma 4 del D.L. 73/2022, convertito con modificazioni dalla L. 122/2022, c.d. decreto Semplificazioni, ha posticipato tali scadenze per l’anno d’imposta 2021 al 31 dicembre 2022. L’art. 3, comma 1, del D.L. 198/2022 ha nuovamente rinviato l’adempimento: la scadenza slitta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, venendo a coincidere con il termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
E’ stato approvato anhe il nuovo modello dichiarativo degli enti non commerciale che dovrà essere utilizzato già in occasione della prossima scadenza del 30 giugno 2023.
Il modello e le relative specifiche sono state pubblicati, sul sito del dipartimento delle Finanze. Si tratta del decreto direttoriale del 4 maggio 2023, che approva il nuovo modello di dichiarazione Imu destinato agli enti non commerciali, insieme a istruzioni e a specifiche tecniche. L’aggiornamento del modulo, che sostituisce il precedente approvato con decreto Mef del 26 giugno 2014, è connesso alle agevolazioni introdotte in seguito alla pandemia. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, dagli enti non commerciali esentati dall’imposta municipale (comma 759, lettera g), articolo 1, legge di bilancio 2020) al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. Il modello può essere trasmesso direttamente dall’ente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate. In alternativa è possibile rivolgersi a un intermediario abilitato.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo di conguaglio con le aliquote deliberate dal Comune dal Comune e pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre 2023.
Il versamento della rata di acconto del 16 giungo 2023 della nuova IMU 2023 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2022.
Vai al calcolo On Line e stampa Mod.F24 semplificato
Oltre la data del 16 giugno e del 16 dicembre sarà necessario provvedere con il versamento di quanto dovuto calcolando sanzioni e interessi secondo le regole del ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), e istituisce un nuovo codice tributo per il versamento del tributo sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di ui all’articolo 1, comma751, della legge 27 dicembre 2019, nr.160. Con risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate fa seguito al provvedimento del 26 maggio (nel quale erano state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU e del contributo all’ANCI-IFEL) fornendo, nello specifico, le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.1, commi da 739 a 783, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e istituendo un nuovo codice tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 1, comma 751, della legge 160/2019
- i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art.1, comma 751 legge 160/2019), soggetti al pagamento già per il 2020 e confermati per il 2021 e torneranno a essere esonerati dal pagamento dell’ imposta municipale solo a partire dal 2022, è istituito già dal 2020 il nuovo codice tributo “3939” denominato “IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita -COMUNE”;
- per i fabbricati rurali strumentali si usa il “vecchio” codice tributo 3913;
- per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24EP sono confermati i codici tributo istituiti con le risoluzion in. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.
E’ mantengono inalterato il regime precedente per quanto riguarda IACP e alloggi sociali; valgono dunque le seguenti regole:
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) è prevista l’applicazione della detrazione di 200 euro e dell’aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune.
Tra le novità c’è la possibilità di azzerare l’aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere, assimilati all’abitazione principale;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, se adibiti ad abitazione principale, sono esenti IMU. L’assimilazione deve essere fatta sulla base delle caratteristiche riportate nel D. M. 22 aprile 2008.
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, è determinato secondo i criteri dell’art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ai sensi del quale il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno d’imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. Nell’ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo
AGGIORNAMENTO COEFFICIENTI IMU E IMPI PER I FABBRICATI A VALORE CONTABILE.
Il Dipartimento delle finanze del MEF ha emanato il decreto 13 febbraio 2023 concernente l’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2023, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi), per gli immobili che non sono iscritti in catasto e che sono sforniti di rendita catastale, classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Approfondimenti
Si rimanda al sito del MEF
Sito del Catasto per la consultazione delle proprie rendite catastali»
Si specifica che il personale dell’ufficio tributi può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta per conto dei contribuenti.
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