L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) testualmente recita: « A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
ad opera del medesimo art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
il provvedimento, al comma 738 dell’articolo 1 prevede con decorrenza anno d’imposta 2020 l’abolizione dell’imposta unica comunale, con eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e ai successivi commi, da 739 a 783, reca la disciplina dell’Imu, dà attuazione a quanto stabilito dal comma 765 della stessa legge;
il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dall’anno 2020 la TASI e l’IMU intesi come componenti della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo. L’imposta, chiamata
“NUOVA IMU”
in vigore già dal 2020, e che anche per l’anno 2022 mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
I possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono soggetti al versamento dell´IMU.
AGEVOLAZIONI IMU 2022 in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti l’IMU 2022:
· Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate; la regola è che l’esonero prescinda dalla categoria catastale ma sia condizionato alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare. ( cinema e teatri che devono essere classificati nella categoria D3).
· Chiarimenti contenuti nell’articolo 8 del dl 157/2020 confluito nel DL 137/2020 che introduce una norma di interpretazione:
§ i destinatari dell’esenzione non sono solamente i proprietari ma anche i titolari di altri diritti reali, in linea con la nozione di soggettività passiva IMU
§ il requisito relativo alle attività esercitate va letto come attività economica (dunque con partita IVA)·
Da ultimo, per la corretta applicazione di alcuni esoneri emergenziali si ritiene utile ricordare i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze pubblicati solo il 9 giugno 2021, in particolare, per la risposta al quesito riguardante il requisito della corrispondenza tra il soggetto passivo IMU e il gestore dell’attività per poter fruire delle esenzioni: nella fattispecie analizzata, il suddetto requisito è stato ritenuto soddisfatto, con riferimento alle società di persone, anche nel caso in cui le attività economiche da esonerare siano esercitate in immobili i cui soggetti passivi IMU sono i soci delle medesime attività, se a questi spetta l’amministrazione della società, in considerazione di quanto previsto in ambito civilistico. Il quesito formulato risale a ottobre 2020 e quindi non figura il richiamo all’art. 1, c. 599 L. n. 178/2020, ma tali chiarimenti sembrano tuttavia essere estendibili anche a questa disposizione.
In attesa di nuovi chiarimenti, appare invece meno probabile che tali soggetti rientrino nel citato esonero ex art. 6-sexies D.L. n. 41/2021, posto che la norma richiama espressamente i beneficiari del contributo di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 1 del medesimo decreto, individuando tra i requisiti la titolarità di partita IVA attiva alla data del 23 marzo.
Le altre esenzioni applicate nel 2020 e nell’acconto 2021 non sono state replicate per l’anno 2022.
Per le imprese turistico ricettive, duramente colpite dalla crisi pandemica, è previsto anche un aiuto relativo al pagamento dell’ Imu. Si tratta di un credito d’ imposta del 50% per l’ Imu versata a titolo di
seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’ attività turistica. Il provvedimento 356194/2022 ha definito i criteri e le modalità di fruizione dell’ agevolazione introdotta dal Dl 21/2022. Tramite autodichiarazione, le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’ aria aperta, quelle del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici, che abbiano un immobile accatastato D/2 possono far richiesta di fruizione del beneficio concesso esclusivamente in presenza di due condizioni: che i proprietari delle imprese siano anche i gestori delle attività esercitate e che gli stessi abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019. La comunicazione alle Entrate può essere inoltrata, tramite i canali telematici dell’ Agenzia, dal 28 settembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023. Entro cinque giorni dall’invio l’ Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro dieci giorni dall’invio, invece, sarà rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’ imposta.
Quest’ ultimo è denegato, si legge nel provvedimento delle Entrate, nel caso in cui il richiedente ad esempio non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.
In caso invece di esito positivo, a partire dal giorno successivo al via libera il contribuente potrà utilizzare il credito d’ imposta pari al 50% dell’ importo versato a titolo di seconda rata dell’ anno 2021 dell’ Imu, esclusivamente in compensazione. Nei casi di crediti superiori a 150mila euro, questi saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011) e alla comunicazione dell’ autorizzazione all’utilizzo.
Un approfondimento merita il comparto agricolo.
L’espressione del legislatore «immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività» consente con certezza di fruire del beneficio per i fabbricati rurali strumentali la cui tassazione non potrebbe comunque eccedere l’ aliquota del 2 per mille. Ma il concetto di immobili contempla anche i terreni agricoli. Alle condizioni previste dall’ articolo 1, comma 758, della legge 160/2019, i terreni agricoli sono esenti Imu a regime. Non è dovuta l’ imposta per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Non di rado, però, il soggetto passivo esercita l’ attività agricola nei terreni posseduti pur non risultando iscritto nelle gestioni Inps poiché non in possesso di tutti i requisiti. Anche in questa ipotesi, se ricorrono tutte le condizioni dell’ articolo 1 del Dl Sostegni, è possibile fruire del contributo ma per confermare che l’ esenzione di giugno operi anche per i terreni posseduti e condotti da questi contribuenti si attende un chiarimento ministeriale.
L’Ufficio tributi del Comune non ha le informazioni per verificare la legittima fruizione del nuovo beneficio pertanto l’esenzione dovrà essere oggetto di dichiarazione, ai sensi del comma 769 dell’ articolo 1 della legge 160/2019.
Pensionati Esteri
La seconda novità è relativa alla introduzione (o per meglio dire, la reintroduzione, visto che una previsione analoga esisteva anche precedentemente alla riforma IMU, entrata in vigore nell’anno 2020) di una forma di agevolazione per i pensionati residenti all’estero.
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica (una sola unità immobiliare a uso abitativo) unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia” viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta dal 2021 nella misura del 50% e ad opera dell’art. 1,comma 743, della Legge di bilancio 2022-2024 (Legge n. 234/2021), la base imponibile è ridotta al 37,5%, limitatamente all’anno d’imposta 2022.
IMU per l’abitazione principale dei coniugi che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili di Comuni diversi.
La modifica della tassazione è contenuta nel testo di conversione in legge del D.L. n. 146/2021: originariamente, l’art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019 definiva l’abitazione principale come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente precisando che, laddove i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze erano valide per un solo immobile. La disposizione contenuta nell’art. 5-decies del D.L. 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, modifica il suddetto comma 741 lettera b), estendendo il medesimo trattamento anche al caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi. Ciò comporta che l’immobile eletto abitazione principale dovrà essere scelto dai componenti del nucleo familiare, scelta da farsi mediante’apposita dichiarazione IMU, al fine di informare il Comune da trasmettersi anche agli altri Comuni nei quali il contribuente possiede immobili abitati.
A seguito della disposizione approvata dal Governo, l’agevolazione IMU per l’abitazione principale dei coniugi dovrà essere trattata diversamente per i periodi d’imposta antecedenti alla modifica in commento, rispetto a quelli successivi alla nuova formulazione dell’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019. Ciò in quanto l’intervento di cui all’art. 5-decies non è una norma di interpretazione autentica e, dunque, non può esplicare efficacia retroattiva, pertanto, al fine di individuare l’unità abitativa beneficiaria dell’esonero, dovrà fare riferimento a quella direttamente individuata dai coniugi con l’apposita dichiarazione, ma solo a decorrere dal 2022, la modifica non ha efficacia retroattiva, trovando applicazione solo dal 2022.
La Consulta, nella sentenza 209 depositata il 13 ottobre 2022 , condanna per incostituzionalità la suddetta normativa e chiude il controverso caso dell’ Imu per i coniugi che vivono in due Comuni diversi, attribuendo a entrambi gli immobili l’esenzione. La Consulta, si preoccupa anche di cancellare ex tunc il «nucleo famigliare» dalla norma originaria dell’ Imu abrogata nel 2019 . L’ esenzione, quindi, può riguardare anche le case nello stesso Comune: a patto ovviamente di riuscire a dimostrare il requisito della «dimora abituale» e il Comune potrà controllare i consumi di elettricità, gas e acqua, com’ è peraltro permesso dal decreto sul federalismo fiscale municipale (Dlgs 23/2011, articolo 2, comma 109), per rilevare incongruenze tra quanto dichiarato e il reale stato dei fatti.
Istruzioni per l’anno d’imposta 2022
• Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale ad eccezione dei pensionati AIRE che non beneficeranno più dell’esenzione per l’abitazione posseduta in Italia, limitatamente all’anno d’imposta 2022 la base imponibile è ridotta al 37,5%;
• Il comma 741 lettera c) n. 4 ha stabilito, ai soli fini dell’applicazione IMU, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e non SOLO AL CONIUGE. Quindi anche per tale FATTISPECIE, come per il coniuge assegnatario, è stabilita l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice e già assimilata all’abitazione principale nella precedente disciplina; il genitore affidatario non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile per avere diritto all’esenzione. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, infatti, è stata assimilata con norma di legge all’abitazione principale.Sulla questione si è espresso con una nota il ministero dell’economia e delle finanze, con la quale ha anche precisato che il coniuge non affidatario dell’immobile non è tenuto a pagare l’Imu per la propria quota di possesso.L’esenzione, a differenza delle ipotesi in cui il contribuente intende fruire dei benefici per la prima casa, non è condizionata dalla prova della residenza anagrafica e della dimora abituale, in quanto la casa familiare è stata assimilata dal legislatore all’abitazione principale. Unico soggetto passivo dell’imposta municipale riguardo alla casa familiare assegnata con provvedimento del giudice è il genitore affidatario dei figli in quanto titolare, ai soli fini dell’imposta in commento, del diritto reale di abitazione. Tuttavia l’articolo 1, comma 741, lett. c), n. 4) della legge di bilancio 2020 (160/2019) ha disposto l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, che è esente, sempre che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Altrimenti, beneficia dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, come avviene normalmente. Quindi, l’esenzione o l’aliquota ridotta, quest’ultima per gli immobili di lusso, le ville e i castelli, si applicano a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In caso contrario l’assimilazione non avrebbe senso.
• Fabbricati rurali strumentali si confermano anche per il 2022 soggetti ad IMU (fino al 2019 erano esenti IMU ma soggetti a TASI).
• Fabbicati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce), assoggettati alla nuova IMU dall’anno d’imposta 2020 e sino al 2021, ESENTI a decorrere dal 2022.
•Rimangono invariate:
- la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a famigliari (Legge di Bilancio 2019, all’articolo 1 del comma 1092 ) purché sussistano le condizioni richieste dalla norma di legge. In particolare, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Oltre all’immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Questo limite vale anche per l’unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Il contratto preveda l’obbligo di registrazione. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
- la riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato. Lo sconto è riconosciuto nella misura del 25%. L’imposta è ridotta al 75% del dovuto a patto che il contratto preveda l’obbligo di registrazione per poter ottenere lo sgravio fiscale.
• Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria– leasing, la nuova Imu la paga il locatario solo per la durata del contratto a decorrenza alla data di stipula del contratto, considerando irrilevante la data di consegna o riconsegna dell’ immobile al locatore anche nell’ ipotesi di risoluzione anticipata del contratto. Non è tenuto a versare l’imposta il locatario, anche se non riconsegna il bene immobile al locatore in caso di risoluzione anticipata, archiviato quindi il riferimento al verbale di riconsegna e collegato la soggettività passiva alla durata del contratto.
• Sono esenti dal tributo i terreni agricoli. Non sono tenuti al pagamento dell’imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell’economia e delle finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.
• Ripristino dell’obbligo dichiarativo, nei casi previsti, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui intervengono variazioni (art. 1 c. 769).
Novità introdotte del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 , n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Decreto Milleproroghe) che all”articolo 3 comma 1 1. così riporta “All’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (IMU), relativa all’anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023».
Il Dipartimento delle finanze, con decreto del 29 luglio 2022, ha approvato il modello di dichiarazione
(corredato delle relative istruzioni) relativo all’IMU/IMPI e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello approvato con decreto del 30 ottobre 2012. La dichiarazione deve essere presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle relative specifiche tecniche; a tale fine, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, sarà pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli.
Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, come dispone l’ art. 7, comma 2 del decreto, utilizzando il vecchio modello di dichiarazione nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. La dichiarazione IMU deve essere presentata in forma cartacea o, in alternativa per via telematica, direttamente dal dichiarante o per il tramite di un intermediario abilitato prevedendo in un riquadro l’impegno «alla presentazione telematica» da parte degli intermediari.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato, per le dichiarazioni di imposta relative al 2021, da presentarsi entro il prossimo 31 dicembre 2022, come disposto dall’ art. 35, comma 4, del dl 73/2022, nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo di conguaglio con le aliquote deliberate dal Comune dal Comune e pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre 2022.
Il versamento della rata di acconto del 16 giungo 2022 della nuova IMU 2022 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2021.
Vai al calcolo On Line e stampa Mod.F24 semplificato
Oltre la data del 16 giugno e del 16 dicembre sarà necessario provvedere con il versamento di quanto dovuto calcolando sanzioni e interessi secondo le regole del ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), e istituisce un nuovo codice tributo per il versamento del tributo sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di ui all’articolo 1, comma751, della legge 27 dicembre 2019, nr.160. Con risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate fa seguito al provvedimento del 26 maggio (nel quale erano state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU e del contributo all’ANCI-IFEL) fornendo, nello specifico, le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.1, commi da 739 a 783, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e istituendo un nuovo codice tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 1, comma 751, della legge 160/2019
- i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art.1, comma 751 legge 160/2019), soggetti al pagamento già per il 2020 e confermati per il 2021 e torneranno a essere esonerati dal pagamento dell’ imposta municipale solo a partire dal 2022, è istituito già dal 2020 il nuovo codice tributo “3939” denominato “IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita -COMUNE”;
- per i fabbricati rurali strumentali si usa il “vecchio” codice tributo 3913;
- per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24EP sono confermati i codici tributo istituiti con le risoluzion in. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.
E’ mantengono inalterato il regime precedente per quanto riguarda IACP e alloggi sociali; valgono dunque le seguenti regole:
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) è prevista l’applicazione della detrazione di 200 euro e dell’aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune.
Tra le novità c’è la possibilità di azzerare l’aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere, assimilati all’abitazione principale;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, se adibiti ad abitazione principale, sono esenti IMU. L’assimilazione deve essere fatta sulla base delle caratteristiche riportate nel D. M. 22 aprile 2008.
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, è determinato secondo i criteri dell’art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ai sensi del quale il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno d’imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. Nell’ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo
AGGIORNAMENTO COEFFICIENTI IMU E IMPI PER I FABBRICATI A VALORE CONTABILE.
Il Dipartimento delle finanze del MEF ha emanato il decreto 9 maggio 2022 concernente l’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2022, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi), per gli immobili che non sono iscritti in catasto e che sono sforniti di rendita catastale, classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Approfondimenti
Si rimanda al sito del MEF
Sito del Catasto per la consultazione delle proprie rendite catastali»
Si specifica che il personale dell’ufficio tributi può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta per conto dei contribuenti.
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