Tipologia
La legge n. 76/2016 prevede che due persone maggiorenni, dello stesso sesso, possano richiedere di unirsi civilmente rivolgendosi ad un qualunque ufficio di stato civile di loro scelta.
Cose utili da sapere
La procedura si svolge in due parti: nella prima, a seguito della compilazione del modulo di richiesta viene fissato un appuntamento affinché le parti possano congiuntamente comparire dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Nel giorno dell’appuntamento l’Ufficiale dello Stato Civile redigerà un verbale ed inviterà le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
Alla seconda comparizioni, le parti, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile, quindi verrà redatto un secondo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e l’Ufficiale iscriverà nel registro di stato civile l’atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che sarà così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
REGIME PATRIMONIALE
Con l’unione civile le parti instaurano automaticamente il regime della comunione dei beni.
In alternativa possono scegliere il regime della separazione, con un’apposita dichiarazione durante la celebrazione dell’unione.
Successivamente alla costituzione dell’unione potranno modificare il proprio regime o stipulare convenzioni patrimoniali rivolgendosi ad un notaio.
SCELTA DEL COGNOME COMUNE
Le parti, all’atto della costituzione dell’unione, possono scegliere di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Inoltre una delle parti può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Nel giorno concordato per la celebrazione dell’unione civile le parti si presenteranno personalmente con due testimoni.
MATRIMONI ESTERI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
In caso di unione civile costituita a seguito della trascrizione in Italia di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, la sopra indicata procedura non avrà luogo, in quanto sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione, ovvero consegnando di persona, sempre all’Ufficio di Stato Civile, la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta in back office nel medesimo registro provvisorio delle unioni civili.
In caso di unione civile costituita a seguito della trascrizione in Italia di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, la sopra indicata procedura non avrà luogo, in quanto sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione, ovvero consegnando di persona, sempre all’Ufficio di Stato Civile, la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta in back office nel medesimo registro provvisorio delle unioni civili.
Requisiti
Le parti per contrarre l’unione civile dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- avere compiuto il 18° anno di età
- libertà di stato (celibe o nubile, vedovo o vedova, divorziato o divorziata)
- assenza di interdizioni per infermità di mente
- assenza di particolari vincoli di parentela, affinità, adozione ed affiliazione (art. 87 del codice civile)
- assenza di condanne definitive per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Come fare
Le parti dovranno presentare una Richiesta di Costituzione di Unione Civile, allegando copia dei documenti d’identità di entrambi, all’Ufficio di Stato Civile.
Il cittadino straniero deve presentare anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso.
La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e quello Stato che ne stabiliscano l’esenzione.
La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e quello Stato che ne stabiliscano l’esenzione.
A chi rivolgersi
Settore Demografico – Elettorale e Leva – Scolastico e culturale – Servizi Sociali
Via Roma n.83 – 26861 , Fombio (LO)
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Responsabile: Pierangela Bonvini