La disciplina dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è contenuta negli artt. da 1 a 37 del D,Lgs 507/1993 e ss.cc anche se l’applicazione della stessa è disciplinata da specifici regolamenti comunali approvati nell’esercizio del potere regolamentare di tali enti. L’art.5 del D.Lgs.507/1993 individua il presupposto impositivo nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuato attraverso forme di comunicazioni visive ed acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali percepibile. La divulgazione dei messaggi deve avvenire nell’esercizio di un’attività economica realizzata quindi allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzata a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. L’imposta si applica alla sola pubblicità esterna, e quindi alle forme pubblicitarie che utilizzano per la loro diffusione ambiti comunali. L’imposta di pubblicità riguarda tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati, mentre il diritto sulle pubbliche affissioni riguarda affissioni eseguite dal Comune nel proprio ambito territoriale negli appositi spazi riservati. L’imposta o i diritti sono dovuti al Comune nel cui territorio la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate. L’imposta si applica in relazione alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario; le superfici inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato così pure le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano al mezzo metro quadrato. L’entità del tributo si determina moltiplicando la tariffa d’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
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