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TA.RI TASSA RIFIUTI Definizione tariffe e scadenze rate 2025

Ta.ri Tassa rifiuti 2025

Data :

27 ottobre 2025

TA.RI  TASSA RIFIUTI  Definizione tariffe e scadenze rate 2025
Municipium

Descrizione

=Aggiornamento del 27--10-2025=

E' in corso il recapito postale degli avvisi di pagamento del Saldo Tari 2025 ove è indicato il  saldo del dovuto anno 2025 applicando le tariffe approvate per l'anno 2025 tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.

La lettera di accompagnamento illustra tutti i dettagli del conteggio definitivo del dovuto per l’anno 2025 con sadenza 06/12/2025.

=Aggiornamento del 05.05.2025=

Con riferimento all'elaborazione degli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti  si comunica che gli stessi sono stati elaborati per l'anno 2025 cripetto alla normativa che regolamenta la materia richiamata nella lettera di accompagnamento degli stessi avvisi e alle seguenti: 

  •           della deliberazione del C.C. nr.10 del 16.04.2025 ha definito le tariffe per l’anno 2025.

  •           con deliberazione del C.C. nr.11 del 16.04.2025 ha previsto il pagamento in due rate semestrali aventi le seguenti scadenze:

    a)        06 giugno 2025: è liquidato, in attesa di procedere con il conteggio definitivo del dovuto per l’anno 2024,  l’acconto pari al 50% del dovuto determinato sulla base delle tariffe 2024;

    b)       06 dicembre 2025: è liquidato il saldo del dovuto anno 2025 applicando le tariffe approvate per l'anno 2025 tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto 2025;

  •          a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie e confermate per l’anno 2025:

                  𝑈𝑅1,𝑎, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in 0,10 euro/utenza euro/utenza per anno;

                  𝑈𝑅2,𝑎, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in 1,50 euro/utenza per anno.

    -       a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita la seguente ulteriore componente perequativa unitaria:

                  𝑈𝑅3,𝑎, per la copertura del riconoscimento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’agevolazione tariffaria di cui all’articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, espressa in 6,00 euro/utenza per anno.

    o    che tali componenti:

               si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

               non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

    Solo procedendo con il versamento dell’acconto nei tempi utili all’acquisizione per il calcolo del conguaglio, si eviterà una eventuale errata determinazione della rata a saldo.

Il versamento del tributo è effettuato alternativamente mediante i  modelli F24 allegati all'avviso di pagamento, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, o tramite la piattaforma PagoPA o utilizzando le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, i servizi di home-banking e remote-banking.

L'avviso di pagamento è recapitato al contribuente con invio postale, è in corso la consegna postale, qualora si verificassero ritardi nella consegna trattandosi di un primo avviso di pagamento bonario l'eventuale ritardo nel pagamento della Rata di Acconto  non è soggetto ad alcuna sanzione, importante è procedere al pagamento di quanto dovuto nei primi giorni successivi al ricevimento, e comunque non oltre  il mese di giugno 2025.

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TA.RI continua a prevedere:

• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
• il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
La tariffa (commi 651 – 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) è commisurata la  tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione della Tari;

Con precedente atto C.C.nr.19 del 28.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'ultimo aggiornamento a del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI per sopravvenute disposizioni introdotte dalla Delibera Arera nr. 15 /2022.

Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013 e secondo quanto previsto dell’art.37 della Legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana sono confermate le  riduzioni della tassa sui rifiuti alle  utenze che effettuano il “compostaggio aerobico”: processo mediante il quale la sostanza organica derivante da frazione umida, sfalci e potature verdi viene demolita in modo “naturale” senza  produzione di  gas combustibili, ma compost di qualità ottimo fertilizzante per impieghi in agricoltura e florovivaismo:

1) a favore delle utenze domestiche che effettuano il “compostaggio aerobico” individuale della componente FORSU (rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino);
2) a favore delle utenze non domestiche  che praticano un sistema di “compostaggio aerobico” individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche;
– sono riconosciute riduzioni della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, pari al:
a) 20 per cento, quando l’utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);
b) 5 per cento, quando l’utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);– la riduzione va richiesta con apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune (fax simile allegato)  da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno di inizio di effettuazione del compostaggio, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter;
– la riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
– il Comune procede alla verifica, anche periodica, della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali. L'ente gestore del servizio verifica altresì l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

 

Municipium

Allegati

Ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2025, 09:44

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