Salta al contenuto principale

IMU 2025- Versamento rata di Acconto 16 giugno 2025

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dall’anno 2020 la TASI e l’IMU intesi come componenti della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo.

Data :

30 maggio 2025

IMU 2025- Versamento rata di Acconto 16 giugno 2025
Municipium

Descrizione

L’imposta, chiamata NUOVA IMU” in vigore già dal 2020, e che anche per l’anno 2025 mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

I possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono soggetti al versamento dell´IMU.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto (il versamento della rata di acconto del 16 giugno 2025 della nuova IMU 2025 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2024) e il 16 dicembre 2025 per il saldo di conguaglio con le aliquote deliberate dal Comune dal Comune e pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre 2025.

Vai al calcolo On Line e stampa Mod.F24 semplificato

Oltre la data del 16 giugno e del 16 dicembre 2025 sarà necessario provvedere con il versamento di quanto dovuto calcolando sanzioni e interessi secondo le regole del ravvedimento operoso 

Dopo la legge di riforma delle sanzioni tributarie, le mini sanzioni dovute in sede di regolarizzazione sono ancora più soft, poiché è stata ridotta dal 30 al 25% la sanzione per omesso versamento.

Per le violazioni contestate dal 1 settembre 2024, si riduce la sanzione ordinaria per le violazioni di omesso, tardivo o parziale pagamento, che a sua volta è abbattuta alla metà, vale a dire al 12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni.

E' poi dovuto lo 0,833% per ogni giorno di ritardo fino a quindici dalla scadenza.

L'abbattimento della sanzione ordinaria incide positivamente anche sulle penalità dovute in caso di ravvedimento operoso, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Le sanzioni light sono state ulteriormente abbassate dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 87/2024.
L'articolo 2 sopra citato ha modificato l'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, che prevede la sanzione tipica per gli omessi, tardivi o parziali versamenti. La sanzione è stata ridotta dal 30 al 25%. Allo stesso tempo è scontata fino alla metà, quindi al 12,5%, la penalità per i pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza. Prima della modifica era dovuta nella misura del 15%.


La soluzione più conveniente è quella di versare con un ritardo non superiore a quattordici giorni. In questo caso la sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Pertanto occorre pagare lo 0,833%, vale a dire un quindicesimo del 12,5%, anziché l'1% come in passato.

Le nuove disposizioni hanno decorrenza, per espressa previsione dell'articolo 5 dello stesso decreto delegato, dal 1 settembre scorso.

L'articolo 5 esclude qualsiasi forma di retroattività, atteso che impone l'applicabilità delle modifiche contenute negli articoli 2, 3 e 4 alle violazioni commesse dalla data suindicata. Per esempio, non hanno potuto fruire della sanzione ridotta i soggetti che si sono resi responsabili delle violazioni in sede di versamento dell'acconto Imu per il 2024.


Possono beneficiarne, invece, coloro che non hanno versato il saldo Imu. Naturalmente, l'effetto della diminuzione delle penalità si riflette anche sulle mini sanzioni per sanare le violazioni in modo spontaneo. In tutte le ipotesi contemplate dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, si può condonare l'errore o l'omissione pagando una sanzione molto bassa. Correggere gli errori è una facoltà. Ma coloro che non intendono avvalersi del ravvedimento accettano il rischio che le violazioni vengano accertate dalle amministrazioni locali, con l'irrogazione delle sanzioni edittali nella misura del 12,5%, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni, o dello 0,833% per ogni giorno fino al quindicesimo.

Oltre i 90 giorni, la sanzione dovuta è quella ordinaria del 25 per cento.

E' consentito regolarizzare le violazioni commesse anche in tempi molto lunghi.

Dopo la data di scadenza ci si può avvalere del ravvedimento veloce, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione).

In alternativa, si può ricorrere al ravvedimento breve, entro 30 giorni, pagando una sanzione ridotta all'1,25% (1/10 del 12,5%).

E' possibile rimediare anche entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all'1,388% (1/9 del 12,5%). In alternativa c'è l'opzione del ravvedimento entro 1 anno, con una sanzione un po' più salata, che è fissata al 3,125% (1/8 del 25%).

 La penalità aumenta al 3,571% (1/7 del 25%) se la sanatoria avviene oltre un anno dalla scadenza

L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), e istituisce un nuovo codice tributo per il versamento del tributo sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di ui all’articolo 1, comma751, della legge 27 dicembre 2019, nr.160. Con risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate fa seguito al provvedimento del 26 maggio (nel quale erano state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU e del contributo all’ANCI-IFEL) fornendo, nello specifico, leistruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.1, commi da 739 a 783, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e istituendo un nuovo codice tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 1, comma 751, della legge 160/2019
  • i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art.1, comma 751 legge 160/2019), soggetti al pagamento già per il 2020 e confermati per il 2021 e tornati ad essere esonerati dal pagamento dell’ imposta municipale a partire dal 2022, è istituito già dal 2020 il nuovo codice tributo “3939” denominato “IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita -COMUNE”;
  • per i fabbricati rurali strumentali si usa il “vecchio” codice tributo 3913;
  • per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24EP sono confermati i codici tributo istituiti con le risoluzion in. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.


Vai alla pagina di approfondimento

Sito del Catasto per la consultazione delle proprie rendite catastali»

Novità 2025 in materia di termini della dichiarazione Imu

Acconto  Imu, entro il 16/06/2025 Approfondimento

Entro lunedì 16 giugno deve essere versato l'Acconto 2025 dell'Imu, l'imposta municipale unica sugli immobili.

È confermata l'esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso.

Confermata anche la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili affittati a "canone concordato".

La Legge di Bilancio 2023, in via definitiva quindi anche per il 2025 è confermata l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, a condizione che sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio o sia iniziata l'azione giudiziaria penale per occupazione abusiva, andrà poi presentata la dichiarazione Imu al Comune entro il 30 giugno 2026.

Come già lo scorso anno l'Imu è ridotta al 50% sull'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nello Stato, se titolari di pensione estera in regime di convenzione internazionale con l'Italia, purché la casa non sia locata o data in comodato d'uso.

L'acconto Imu da pagarsi  entro il 16 giugno è stato determinato, salvo variazioni, su quanto versato nel 2024 e pagando il 50% di tale importo. In occasione del saldo, da versare entro il 16 dicembre 2025, i conti vanno rifatti calcolando l'Imu dovuta per l'intero anno, tenendo conto di eventuali acquisti, vendite, successioni, cambiamenti di destinazione, applicando le aliquote decise per il 2025 dal Comune, per poi detrarre l'acconto. L'Imu non è dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze (box o posto auto,cantina o solaio) nei limiti di una per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7). Per abitazione principale s'intende un'unica unità immobiliare ad uso abitativo classificata nel gruppo catastale A (esclusi gli uffici A/10), nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le due circostanze devono coesistere. L'esenzione per l'abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono invece pagare. L'Imu va invece versata per le abitazioni principali di maggior pregio, ossia quelle di categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi).

L'Imu riguarda i proprietari di immobili abitativi a disposizione, come le seconde case, nonché i fabbricati affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli.

Si paga poi sulle pertinenze non della prima casa, o non agevolabili come il secondo box.

L'Imu si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili da chiunque posseduti.

L'Imu colpisce anche i terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono esclusi i terreni agricoli, da chiunque posseduti, ubicati nei Comuni classificati come montani (circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993). Esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati in qualsiasi altro Comune.

Devono versare l'Imu, fatta salva l'esenzione per l'abitazione principale, tutti i proprietari di immobili e coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento, come l'usufruttuario o chi ha il diritto di uso, enfiteusi e di superficie.

L'imposta va pagata anche dalle società per gli immobili posseduti di qualsiasi categoria catastale, anche se utilizzati nell'esercizio della propria attività, salvo l'esonero per gli immobili-merce, costruiti o ristrutturati per la vendita e rimasti invenduti, se non locati per l'intero anno.

Nel caso di più comproprietari - o più contitolari di un diritto reale - l'imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. Per gli immobili in multiproprietà, l'Imu va pagata dall'amministratore, per quelli in leasing dall'utilizzatore.

In caso di acquisti, vendite, successioni nel corso del 2025 bisogna tenere conto dell'effettivo periodo di possesso ricordando che si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. 

Per le coppie che risiedono e vivono in due abitazioni diverse: con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, per le coppie sposate o unite civilmente con residenze in abitazioni differenti (nello stesso comune o in comuni diversi), limitava l'esenzione Imu a una sola delle due case, quella in cui dimora e risiede il possessore e il suo nucleo familiare, e relegava l'altra a seconda casa soggetta a imposizione. In pratica, la sentenza ha tolto l'«automatico» assoggettamento ad Imu di uno dei due fabbricati, rendendo possibile l'esenzione per entrambi gli immobili purché si verifichi effettivamente, per ciascuno di essi, la condizione della residenza e dimora abituale di un coniuge (i familiari non rilevano più ai fini dei requisiti). Questa condizione può essere provata, ad esempio, con le bollette delle utenze (acqua,elettricità, gas) che dimostrino consumi congrui durante l'anno o anche con la scelta del medico di base.
La Corte costituzionale ha specificato che la sentenza non determina in alcun modo un'esenzione Imu per le «seconde case» in cui uno dei coniugi abbia trasferito la mera residenza anagrafica, senza dimorarvi abitualmente. Attenzione, quindi. I comuni hanno strumenti efficaci per verificare l'esistenza o meno della dimora abituale.
Chi si trova nelle condizioni per l'esenzione dovrà inoltre presentare entro il 30 giugno 2026 la dichiarazione Imu per comunicare che l'immobile è diventato dal 2024 l'abitazione principale.

Si specifica che il personale dell’ufficio tributi può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta per conto dei contribuenti.

 

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2025, 15:21

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot