NUOVA  IMU - rata di Saldo 16 dicembre 2020 e Ravvedimento Operoso per acconto.

NUOVA  IMU - rata di Saldo 16 dicembre 2020 e Ravvedimento Operoso per acconto.

Data :

4 settembre 2020

NUOVA  IMU - rata di Saldo 16 dicembre 2020 e Ravvedimento Operoso per acconto.
Municipium

Descrizione

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dal corrente anno la TASI e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo. L’imposta, chiamata

NUOVA  IMU”,

in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

Le novità

• Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale ad eccezione dei pensionati AIRE che non beneficeranno più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
• Il comma 741 lettera c) n. 4 ha stabilito, ai soli fini dell’applicazione IMU, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e non SOLO AL CONIUGE. Quindi anche per tale FATTISPECIE, come per il coniuge assegnatario è stabilita l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice e già assimilata all’abitazione principale nella precedente disciplina.
• Fabbricati rurali strumentali e beni merce diventano soggetti ad IMU, fino al 2019 erano esenti IMU ma soggetti a TASI.
Ripristino dell’obbligo dichiarativo, nei casi previsti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui intervengono variazioni (art. 1 c. 769);
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo di conguaglio con le aliquote che verranno deliberate per quest' anno dal Comune entro il 31 luglio 2020 e pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre 2020 .
Il versamento della  rata di acconto del 16 giungo 2020 della nuova IMU 2020 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.Qualora il tributo dovuto nel 2019 fosse solo IMU, l’importo dovuto corrisponderà alla metà dello stesso.

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Oltre la data del 16 giugno sarà necessario provvedere con il versamento di quanto dovuto calcolando sanzioni  e interessi secondo le regole del ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), e istituisce un nuovo codice tributo per il versamento del tributo sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

Con risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate fa seguito al provvedimento del 26 maggio (nel quale erano state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU e del contributo all'ANCI-IFEL) fornendo, nello specifico, le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.1, commi da 739 a 783, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e istituendo un nuovo codice tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 1, comma 751, della legge 160/2019.

Istruzioni e novità per l'anno d'imposta 2020

  • i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art.1, comma 751 legge 160/2019), che saranno soggetti al pagamento per il 2020 e 2021 e torneranno a essere esonerati dal pagamento dell' imposta municipale solo a partire dal 2022, è istituito il nuovo codice tributo “3939” denominato “IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita -COMUNE”;
  • per i fabbricati rurali strumentali si usa il "vecchio" codice tributo 3913;
  • per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24EP sono confermati i codici tributo istituiti con le risoluzion in. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Vengono poi fornite indicazioni sull’applicazione del tributo in situazioni specifiche.

La prima serie di casi riguarda la cessione o acquisto dell’immobile.

Nell’ipotesi in cui l’immobile sia ceduto nel corso del 2019, sebbene l’applicazione letterale del comma 762 porterebbe a dover versare l’acconto 2020, si deve invece tenere conto della condizione sussistente al momento del versamento, ovvero dell’assenza del presupposto impositivo.

Per l’immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020 il contribuente non versa nulla in occasione della prima rata perché nel 2019 l’IMU non è stata versata dato che non sussisteva il presupposto impositivo.

Ci sono inoltre alcuni casi in cui l’abitazione viene destinata ad altro uso; la casistica prende in esame le situazioni seguenti:

  • immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020: nell’anno 2020 viene meno il presupposto impositivo IMU;
  • immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020: nel 2019 il tributo non era stato versato mentre nel 2020 sorge il presupposto impositivo;
  • immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019: nell’ipotesi in cui il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione valgono le stesse considerazioni fatte per gli immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020. Ci sono poi alcune fattispecie particolari:
  • fabbricati rurali strumentali (comma 750) e fabbricati merce (comma 751): nel 2019 erano esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. Ci si deve rifare al caso di immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020. Nel caso si intenda versare l’acconto 2020 si deve applicare l’aliquota di base pari allo 0,1. Nel caso di immobili classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono azzerare l’aliquota. Per i fabbricati rurali che non sono classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) continua ad applicarsi la disciplina particolare che li riguarda;
  • immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso: in questa ipotesi è preferibile seguire il criterio stabilito per l’anno di prima applicazione dell’IMU dal comma 762 ai fini dell’acconto 2020. In caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale. Quindi continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina; il provvedimento del Giudice non è suscettibile di valutazione da parte del Comune.

Le nuove disposizioni, sostanzialmente, mantengono inalterato il regime precedente per quanto riguarda IACP e alloggi sociali; valgono dunque le seguenti regole:

  • per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) è prevista l’applicazione della detrazione di 200 euro e dell’aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune.

Tra le novità c’è la possibilità di  azzerare l’aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere, assimilati all’abitazione principale;

  • per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, se adibiti ad abitazione principale, sono esenti IMU. l’assimilazione deve essere fatta sulla base delle caratteristiche riportate nel D. M. 22 aprile 2008.

Anni di imposta fino al 2019

Per gli anni d’imposta fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di riferimento” dei modelli F24 e F24 EP:

  • i versamenti dell’IMU sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012, n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • i versamenti della TASI di cui all’art.1, comma 639, della legge 147/2013 sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n.46/E e 47/E del 24 aprile 2014.

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre 2020 verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall’Ente entro il prossimo 31 luglio, insieme al nuovo Regolamento Comunale,e ai nuovi valori definiti per le aree fabbricabili.

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In allegato i provvedimenti per il calcolo della rata di conguaglio per IMU anno 2020 con versamento a Saldo 16 dicembre 2020.

D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 Decreto Ristori BIS 
In  considerazione  degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno
2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta  municipale  propria
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da  738  a  783,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il  16  dicembre
2020, concernente gli immobili e le relative  pertinenze  in  cui  si
esercitano  le  attivita'  riferite   ai   codici   ATECO   riportatinell'Allegato 2 al decreto Ristori-bis (G.U. n. 279 del 9 novembre) 
a  condizione  che  i  relativi proprietari siano  anche  gestori  delle  attivita'  ivi  esercitate,
ubicati   nei   comuni   delle   aree   del   territorio   nazionale,
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto, individuate con ordinanze  del  Ministro  della  salute
adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  30  del
presente decreto.

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