Competenze
L'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e legge 27 dicembre 1956, n. 1441, recanti norme sul "riordinamento dei giudizi di assise" prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una Commissione Composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello.
Unità organizzativa genitore
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
Contatti Utili
Ulteriori Informazioni
Nominata con atto C.C. nr.16 26.06.2024
Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025, 09:02